Statuto

STATUTO CONSORZIO TUTELA OVADA DOCG

Art. 1 – COSTITUZIONE

1. Ai sensi del D. Lgs. 61/2010 e del DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini) è costituito un Consorzio volontario per la tutela dei vini DOP, denominato: Consorzio di Tutela dell’Ovada.

2. Il Consorzio è costituito ai sensi dell’art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione Ovada D.O.C.G. sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

3. A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dalla vigente normativa comunitaria in materia d’organizzazioni di produttori e di organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo il Consorzio esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura degli interessi della denominazione tutelata, nei confronti di tutti i produttori della stessa denominazione (“erga omnes”), anche non aderenti.

4. Il mantenimento del riconoscimento e dell’autorizzazione “erga omnes” è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto delle vigenti leggi.

5. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2 – DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 Dicembre 2050 salvo proroga.

Art. 3 – SEDE

1. Il Consorzio ha sede in Ovada. L’organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.

Art. 4 – SCOPI E COMPITI

1. Il Consorzio ha lo scopo di:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP tutelata;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico – congiunturale della DOP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero competente, alla tutela e alla salvaguardia della DOP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresi’ con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attivita’ di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, della relativa denominazione, nonche’ azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l’Ispettorato centrale della tutela della qualita’ e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome.

2. Oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio.

3. Il Consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

a. tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alla denominazione di cui all’art 1 del presente statuto;

b. organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti la denominazione protetta;

c. definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione, l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto recante la denominazione suddetta, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

d. ricercare metodi atti a limitare l’impiego dei prodotti fitosanitari e di altri fattori della produzione che possono essere rischiosi per l’ambiente o per la salute, nonché nel garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

e. espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale della produzione a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione e con gli organismi di controllo per i dati di volta in volta occorrenti;

f. coordinare l’adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l’immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell’utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno;

g. compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l’esercizio delle funzioni previste dal DLgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con l’Autorità centrale e periferica di controllo, e con la Regione Piemonte nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini, mosti e altri prodotti e sottoprodotti del settore vitivinicolo recanti la denominazione tutelata. Più in dettaglio tali attività si possono configurare nel:

i. svolgere, secondo le direttive del Ministero competente, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia della denominazione tutelata dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti sia nazionali che internazionali, costituendosi parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;

ii. svolgere ogni attività di studio e ricerca del territorio, allo scopo di preservare ed elevare nel tempo il valore delle vigne facenti della denominazione ovvero delle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo di nuovi vigneti, potendo anche rappresentare direttamente alle autorità di competenza situazioni che coinvolgano – direttamente o indirettamente – ovvero abbiano un impatto diretto e indiretto agli areali oggetto della denominazione tutelata; portando avanti, qualora necessario, le attività a livello giuridico, legale e amministrativo di volta in volta necessarie alla tutela, mantenimento e valorizzazione;

iii. istituire e coordinare, come ente promotore e gestore ovvero coadiuvando iniziative di terzi, attività e azioni di valorizzazione della denominazione e del territorio oggetto della denominazione. Si intendono inclusi percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici e l’azione può anche espletarsi fornendo supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati;

iv. curare la formazione tecnica, commerciale e di immagine alle aziende e ai produttori facilitando l’accesso all’assistenza tecnica e professionale da parte di esperti del settore;

v. collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare – direttamente e indirettamente -iniziative atte alla valorizzazione, all’educazione alimentare e al consumo diretto e responsabile dei prodotti tutelati.

4. Come attività strumentale e funzionale ai propri scopi il Consorzio può:

a. partecipare a bandi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: bandi comunitari, statali, provinciali) per accedere a contributi e sostegni economici per realizzare il suo oggetto sociale, assumendosi i conseguenti impegni e obblighi, anche con e verso altri enti;

b. partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società di capitali o Enti di qualsiasi natura;

c. stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia e all’estero; partecipare ed aderire ad altri organismi di qualsiasi natura, aventi finalità analogiche o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati;

d. previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese e senza alcun aggravio economico a proprio carico, il Consorzio può permettere l’utilizzo ad altri consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili ai sensi di legge;

e. svolgere attività di presentazione, promozione, e degustazione della denominazione tutelata.

5. Il Consorzio inoltre può organizzare e gestire, secondo le procedure e possibilità consentite dal DLgs 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate. Impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio.

6. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne l’inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se munito dell’autorizzazione per esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DO, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione.

7. Il Consorzio, quando autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 e successive modificazioni e integrazioni per la denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio.

8. I costi derivanti dalle attività di cui al dell’art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 e successive modificazioni e integrazioni sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi.

9. I contributi di cui al precedente comma 8 vengono riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 e successive modificazioni può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto,il contributo di avviamento secondo i criteri e le modalità stabilite dal Ministero competente.

10. Il Consorzio opera costantemente entro il principio del pareggio di bilancio e monitora costantemente la copertura integrale del proprio fabbisogno economico e finanziario al fine di garantire ai propri consorziati una prudente gestione delle risorse ad esso affidate ovvero in dotazione.

11. Consorzio non ha fini di lucro, pertanto eventuali residui attivi dovranno obbligatoriamente essere reinvestiti negli esercizi successivi.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo previsto dalla vigente normativa in materia di tutela delle DO e delle IG dei vini – che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:

a. gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;

b. le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2. La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

3. I soci conferenti della cooperativa non sono automaticamente associati al Consorzio.

4. L’ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo del vino tutelato e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

a) l’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;

b) l’indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell’impresa;

c) gli estremi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese;

d) l’indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;

e) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla denominazione rappresentata;

f) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.

5. Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

6. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

7. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati al successivo art. 23.

8. La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

ART. 6 – QUOTA DI AMMISSIONE

1. All’atto dell’associazione al consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

2. Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda consorziata tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del consorziato, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.

3. Le stesse disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già consorziate del Consorzio, nonché per le scissioni di società che restino all’interno del Consorzio.

4. Al consorziato che affitta l’azienda verrà sospesa l’iscrizione al consorzio per l’intera durata del contratto di affitto. Qualora sia socio con più aziende verrà sospesa l’iscrizione al consorzio solo per quanto di competenza all’azienda affittata per l’intera durata del contratto di affitto. L’impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo consorziato e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto d’affitto, il proprietario dell’azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.

5. L’associazione al Consorzio viene certificata dall’iscrizione nel relativo libro dei consorziati. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 7 – CONTRIBUTO ANNUALE

1. Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

a) per i produttori di uva: al chilogrammo (o altra unità di misura) di uva rivendicata e denunciata;

b) per i vinificatori: al litro (o altra unità di misura) di vino finito rivendicato e denunciato;

c) per gli imbottigliatori: alla bottiglia (o altra unità di misura) di vino prodotta (lt. 0,75 o equivalente).

2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi regionali e/o dalla struttura di controllo incaricata.

3. Il Consiglio di Amministrazione delibera il contributo annuale calcolato in relazione all’uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi regionali e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottigliatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4. Il contributo annuale è composto da:

a) contributo relativo all’attività di valorizzazione;

b) contributo relativo all’attività di tutela e vigilanza;

c) contributo relativo attività di servizio ai soci.

5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni erga omnes.

6. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.

7. I consorziati, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

8. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Art. 8 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1. Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi statutari assunti.

2. Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali purchè in regola con i pagamenti dei contributi.

3. Ciascun socio ha l’obbligo di comunicare al Consorzio l’eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l’ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

4. I consorziati hanno altresì l’obbligo:

a) di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell’esercizio di tutte le attività dell’azienda consorziata;

b) di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;

c) di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

d) di non arrecare pregiudizio all’immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

e) di non compromettere l’armonia e l’unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio.

Art. 9 – SANZIONI

1. Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell’immagine e del prestigio della denominazione tutelata.

2. Nei confronti dell’associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

a) censura con diffida;

b) sanzione pecuniaria;

c) sospensione temporale dal Consorzio;

d) esclusione dal Consorzio.

3. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l’interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

4. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R.. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l’interessato può attivare la procedura di mediazione e arbitrato ai sensi del successivo art. 23.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO

1. La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

2. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 – RECESSO

1. Gli obblighi dell’associato verso il Consorzio:

a. Hanno normalmente la durata dello stesso, ovvero;

b. possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

i. l’associato abbia cessato di svolgere la propria attività;

ii. nel caso di recesso, che è sempre consentito ai sensi del DM 16 dicembre 2010;

iii. negli altri casi normativamente previsti.

2. La comunicazione di recesso ha efficacia alla chiusura dell’esercizio, se spedita al Consorzio entro il 30 giugno, altrimenti l’efficacia decorre dalla chiusura dell’esercizio successivo.

Art. 12 – DECADENZA

1. Decade dal diritto di far parte del Consorzio l’associato che:

a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;

b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell’azienda;

c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

2. In caso di decesso o vendita dell’azienda l’erede o l’acquirente ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa da parte del Consiglio di Amministrazione. Avverso la delibera di diniego l’interessato può avviare la procedura di mediazione e arbitrato con le modalità e termini di cui all’Art. 23.

Art. 13 ESCLUSIONE

1. Può essere escluso dal Consorzio l’associato che:

a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;

b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;

c) si renda moroso, senza giustificato motivo delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi ovvero tre mesi dopo la seconda ed ultima diffida;

d) sia a qualunque titolo debitore delle quote e dei contributi dovuti verso il consorzio da oltre un anno;

e) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;

f) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;

g) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

2. L’esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell’esclusione.

3. Sull’esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

4. L’interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dal successivo art. 23.

Art. 14 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

1. l’Assemblea generale dei consorziati;

2. il Consiglio di amministrazione;

3. il Presidente del Consorzio;

4. il Collegio sindacale.

 Art. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. All’Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

a) determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio per il conseguimento delle
finalità consortili;

b) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni
tutelate;

c) approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto in parte i territori delimitati della denominazione tutelata;

d) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti b) e c) al Ministero competente, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività previsto dalla normativa in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle DO e delle IG dei vini. (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);

e) deliberare sul rendiconto economico finanziario e sul bilancio di esercizio redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell’esercizio;

f) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi;

g) deliberare, su proposta del Consiglio, sull’istituzione e l’ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

h) deliberare il versamento dei contributi straordinari;

i) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione;

j) approvare qualunque compenso pagabile dal Consorzio a

i. consiglieri di amministrazione;

ii. collegio Sindacale;

iii. qualora designato, il Direttore;

iv. membri di Commissioni di volta in volta individuate.

k) nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;

l) deliberare sull’adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;

m) approvare i regolamenti interni;

n) approvare l’eventuale marchio consortile e i relativi regolamenti d’uso;

o) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

2. All’Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

a) le modifiche da apportare al presente Statuto;

b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;

c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 16 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all’intera compagine sociale.

2. La convocazione avviene tramite invito contenente l’ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati iscritti al libro soci, tranne gli esclusi ed i sospesi. I consorziati in mora con il pagamento di qualsiasi ammontare dovuto al consorzio non hanno diritto di votare, né di partecipare, od anche solamente assistere, all’Assemblea. Alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano.

5. I consorziati iscritti nel Libro dei Consorziati da meno di tre mesi possono partecipare all’assemblea ma non hanno diritto di voto.

6. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.

7. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine consortile; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

8. L’assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti rappresentati.

9. L’assemblea straordinaria è validamente costituita:

a) in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all’intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine sociale;

b) in seconda convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi spettanti all’intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all’intera compagine sociale.

10. Ai fini del calcolo dei quorum costituivi e deliberativi delle assemblee l’ammontare dei voti spettanti all’intera compagine sociale viene calcolato come totale dei voti teorici di ogni consorziato, determinato ai sensi dell’art.17, detratti i voti teoricamente spettanti ai consorziati non in regola con i pagamenti verso il consorzio ed a quelli iscritti da meno di tre mesi, che non hanno diritto di voto.

11. Nell’invito di convocazione dell’assemblea può esser fissato il giorno per la seconda convocazione. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2369, comma 2 c.c. l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

12. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

13. Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

14. Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l’autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 17.

Art. 17 – MODALITÀ DI VOTO

1. Le deliberazioni assembleari, salvo quanto previsto all’art. 15 comma 1 lettera d) (modifica disciplinare e richiesta nuove doc), vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti e in regola con i pagamenti dovuti al consorzio.

2. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato per ciascuna delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.

3. Il “monte voti complessivo” di ciascun consorziato è proporzionale, salvo eventuali arrotondamenti, alle unità di conto calcolate ai fini dell’applicazione del contributo annuale di cui all’art. 7 del presente statuto. In particolare il “monte voti complessivo” del singolo consorziato è costituito dalla somma dei diritti di voto spettanti allo stesso, calcolati separatamente per ciascuna categoria di appartenenza, in misura pari ad un voto ogni cento unità di conto (come definite all’art. 7 o da specifica delibera assembleare oppure ancora da specifico regolamento) o frazione. In alternativa, l’Assemblea può stabilire, anche a mezzo regolamento interno, rapporti diversi fra diritti di voto e unità di conto. Ogni procedura di calcolo dei “monte voti” dei singoli consorziati corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.

4. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea. Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di tre consorziati assenti.

5. Per l’appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie “trasformatori” e “imbottigliatori”, i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

6. La rappresentanza in seno all’Assemblea consortile spetta al rappresentante legale dell’impresa o ad un suo designato che può essere solamente un dipendente avente qualifica dirigenziale oppure:

a) per le imprese familiari e le comunioni tacite familiari uno dei componenti;

b) per le aziende coniugali uno dei coniugi;

c) per le società di persone uno dei soci;

d) per le società di capitali e cooperative e per gli altri enti dotati di personalità giuridica uno degli amministratori.

7. Relativamente all’elezione del Consiglio di Amministrazione:

a) entro il 31 dicembre dell’anno antecedente la scadenza del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione dovrà inviare a tutti i consorziati una nota informativa per la raccolta delle candidature alla carica di consigliere del Consiglio di Amministrazione;

b) nella predetta nota sarà indicato un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta dal ricevimento per la presentazione delle candidature;

c) la nota è corredata di un’apposita scheda da restituirsi debitamente compilata e controfirmata in caso di proposizione della candidatura;

d) nella stessa nota il Consiglio di Amministrazione indicherà il termine ultimo di predisposizione dell’elenco dei candidati per permetterne l’allegazione all’avviso di convocazione dell’assemblea elettiva;

e) i candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i consorziati in regola con l’assolvimento degli obblighi statutari;

f) ciascun Consorziato deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l’attività e per la quale si candida. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie;

g) qualora il numero di candidati in una o più categorie fosse inferiore al numero di seggi disponibili, sarà cura del Consiglio di Amministrazione intervenire presso la base associativa al fine di sollecitare ulteriori candidature.

Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 12 componenti.

2. I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci o loro rappresentati e delegati ai sensi del precedente art. 17.

3. Tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio.

4. In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria denominazione nella propria categoria di appartenenza.

5. Antecedentemente alla convocazione dell’Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

a) provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l’elenco dei consorziati suddivisi per categorie;

b) invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso;

c) propone all’Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna categoria, tenendo presente che tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio;

d) sottopone all’Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

6. In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria categoria produttiva, mediante scheda di voto separata.

7. Qualora l’associato svolga contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

8. Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenente spazi fino ad un numero doppio rispetto agli eleggibili e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l’annullamento del voto.

9. Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

10. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

11. Decade, infine, l’Amministratore che

a) è titolare o rappresentante legale o delegato di una impresa che abbia risolto il rapporto associativo con il Consorzio per qualsiasi causa o che abbia esercitato la facoltà di recesso o

b) non ha più la rappresentanza legale o la capacità di essere delegato dell’impresa consorziata che lo ha indicato.

12. La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. Contro questa delibera è ammessa la procedura di mediazione e arbitrale di cui all’art. 23 del presente Statuto.

13. Oltre ai Consiglieri consorziati, eletti sulla base dei criteri sopra menzionati, l’Assemblea può eleggere un Consigliere non consorziato, in base a criteri di opportunità o prestigio, che può essere retribuito, per eventuali mansioni.

14. Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Consorziato con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell’ordine di elencazione nella scheda. Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designati rifiutino l’incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione andando a scegliere tra le altre categorie.

15. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del vecchio consigliere non più presente. In mancanza il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alla nomina per cooptazione degli Amministratori mancanti rispettando i criteri di rappresentatività delle categorie. Gli Amministratori così nominati durano in carica sino alla prima Assemblea utile, che dovrà procedere alla elezione in sostituzione degli Amministratori cessati.

16. Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo sarà richiamabile formalmente dal Consiglio di Amministrazione. Qualora lo stesso reiteri l’assenza due volte senza giustificato motivo si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi a maggioranza, escludendo dal quorum lo stesso membro del Consiglio interessato.

17. I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio e lo deliberi l’Assemblea. Spetta all’Assemblea, sentito il parere del Collegio Sindacale e su suggerimento del Consiglio di amministrazione, approvarne il compenso in ammontare. L’ammontare di tali compensi andranno esplicitati all’interno di ogni bilancio di previsione o budget e saranno annualmente sottoposti all’approvazione dell’assemblea.

18. I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina,che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell’Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione opera costantemente entro il principio del pareggio di bilancio, sancito dall’art 4 comma 10 del presente statuto.

3. In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

a) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri;

b) provvede alla redazione del bilancio d’esercizio annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall’esercizio delle funzioni erga omnes di cui all’art. 17 comma 4 del DLgs 61/10 laddove previste;

c) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell’art 5 del presente statuto;

d) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell’art. 7, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al fondo consortile;

e) propone all’Assemblea l’istituzione e l’ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 e successive modificazioni e integrazioni;

f) predisporre l’eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e del Ministero competente;

g) invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto;

h) provvede alla gestione delle attività erga omnes e in particolare, con riguardo all’attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

4. E’ altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione

a) costituire Commissioni speciali aventi carattere consultivo, esecutivo e/o tecnico allo scopo di affiancare e di assistere lo studio e la trattazione di argomenti di particolare importanza ovvero nell’espletamento del proprio scopo. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza. Per i componenti di dette Commissioni spetta all’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, approvarne eventuali compensi;

b) predisporre l’adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull’attività dei consorziati, sull’uso dei marchi consortili, sull’accertamento delle violazioni, e su quant’altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto;

c) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

5. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese vive documentate per l’esercizio della carica per un ammontare non superiore a quanto previsto all’interno del bilancio di previsione o budget approvato dall’assemblea dei soci.

Art. 20 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno quattro volte l’anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno due giorni prima della riunione.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Qualora la decisione del consiglio di amministrazione possa impattare direttamente o indirettamente nei rapporti tra uno o più consiglieri (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per rapporti diretti e/o indiretti fornitore – cliente ovvero per impatti diretti e/o indiretti limitati alle attività degli interessati). In tali casi la decisione dovrà essere assunta non tenendo conto dei voti dei consiglieri interessati dall’impatto della decisione stessa. Si intende inclusa all’interno della definizione dei rapporti indiretti la comprovata capacità del consigliere/i di influire sul soggetto affetto dalla decisione.

5. Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l’identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all’o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

7. Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

Art. 21 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell’interesse dell’Ente.

2. A lui spetta la firma sociale e pertanto:

a) sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;

b) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;

c) rilascia quietanze liberatorie per l’incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;

d) può compiere tutte le operazioni bancarie nell’ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;

e) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;

f) vigila sull’esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio di amministrazione;

g) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;

h) ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

3. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 22 – COLLEGIO SINDACALE

1. I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. I sindaci scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e la cessazione ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

3. Il Collegio sindacale è nominato dall’assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio.

4. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente deve essere iscritto nell’Albo dei Revisori contabili di cui al D.lgt. 27/1/1992 n. 88.

5. Il Collegio sindacale:

a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b) assiste alle adunanze dell’assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;

c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all’Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili

Art. 23 COLLEGIO ARBITRALE

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti consortili, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i consorziati, da o contro il Consorzio, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, dovranno essere oggetto di un procedimento di mediazione presso la Camera Arbitrale del Piemonte.

2. Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime saranno risolte mediante un arbitrato disciplinato sempre secondo il richiamato regolamento. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte.

3. L’arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.

4. Sede dell’arbitrato sarà Alessandria.

5. È sempre fatta salva la possibilità di adire l’autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 24 – REGOLAMENTI INTERNI

1. Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da regolamento interno predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

2. Con tale regolamento possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni di cui all’art 19 comma 4 lettera a) del presente statuto nonché le mansioni di eventuali dipendenti del Consorzio.

3. I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall’assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria.

Art. 25 – ESERCIZIO SOCIALE

1. L’esercizio sociale ha inizio dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26 – PATRIMONIO E BILANCIO

1. Al termine di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio d’esercizio secondo le norme civilistiche in materia di bilancio adottate nelle s.p.a.

2. Il bilancio deve essere corredato dalla relazione sulla gestione anche nel caso in cui il bilancio venga redatto in forma abbreviata.

3. Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio Sindacale che deve riferire all’Assemblea dei consorziati.

4. Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione e la relazione del Collegio Sindacale devono essere messi a disposizione dei consorziati presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell’Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall’art. 16.

5. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall’Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l’esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

6. E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

7. L’Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l’eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall’art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del Fondo consortile.

8. Ciascun consorziato ha l’obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore è determinato dal presente Statuto.

9. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

a) del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;

b) delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;

c) dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall’assemblea dei consorziati;

d) dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);

e) dell’eventuale contributo di avviamento versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;

f) di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

10. I contributi derivanti dall’esercizio delle funzioni ed attività erga omnes devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione erga omnes non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell’esercizio “istituzionale” (verso propri consorziati) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione erga omnes preventivate per l’esercizio successivo.

11. All’interno del bilancio dovrà sempre essere data indicazione puntuale:

a) Dell’ammontare e natura dei rimborsi effettuati ai Consiglieri nel corso dell’esercizio;

b) dei compensi eventualmente erogati ai Consiglieri o ad altri soggetti di volta in volta individuati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Direttore o Commissari speciali eventualmente designati);

c) dei rapporti, con indicazione dell’entità economico finanziaria e la descrizione degli stessi, a qualunque titolo intrattenuti tra il consorzio e aziende/entità in cui sia presente o abbia interessi diretti o indiretti qualunque membro facente parte degli organi del Consorzio.

12. Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea l’approvazione di un bilancio di previsione o budget per ricevere gli indirizzi in merito alla gestione degli esercizi futuri.

13. Le previsioni di spesa per l’esercizio delle funzioni erga omnes e la relativa ripartizione dei contributi, a carico dei consorziati e degli altri soggetti imponibili non consorziati (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l’esercizio istituzionale delle attività a favore dei consorziati.

Art. 26 – MARCHIO CONSORTILE

1. La disciplina per l’adozione e l’uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di consorzi di tutela delle D.O. e delle I.G. dei vini.

2. Il marchio storico può essere proposto come logo della denominazione tutelata ed inserito nel disciplinare di produzione.

Art. 27 – LIQUIDAZIONE

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Cod. Civ., salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell’art. 2612 comma 2 n. 5.

2. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

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